Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione ai sensi degli artt. 134
 della Costituzione e 39 e segg. della legge 11  marzo  1953,  n.  87,
 della  regione  Toscana  in  persona del presidente pro-tempore della
 giunta regionale - a cio' autorizzato con deliberazione di  giunta  -
 rappresentato  e  difeso  per  delega  in  calce  al presente ricorso
 dall'avv.  Vito  Vacchi  in  unione  all'avv.   Elia   Clarizia,   ed
 elettivamente  domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma,
 via Bertoloni n. 14,  nei  confronti  dello  Stato,  in  persona  del
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in carica, in relazione alla
 ordinanza-ingiunzione dell'ufficio provinciale della  industria,  del
 commercio  e dell'artigianato di Grosseto n. 2/90 del 3 gennaio 1990,
 con la quale veniva comminata, al sig. Franco Bancala',  la  sanzione
 amministrativa   di  L.  1.500.000,  per  la  violazione  prevista  e
 sanzionata dall'art. 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171 e successive
 modificazioni.
                               F A T T O
    La  legge  4  aprile 1964, n. 171, modificata con d.-l. 17 gennaio
 1977, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 18  marzo  1977,
 n.  63,  disciplina  la  vendita  delle  carni  fresche  e  congelate
 consentendone la vendita congiunta negli stessi spacci di vendita  ma
 condizionandola  al  rispetto  delle disposizioni recate dalla stessa
 legge n. 171/1964 e successive modificazioni.
    A  seguito  della  violazione  dell'art. 4 di detta legge 4 aprile
 1964, n. 171, accertata con processo verbale  n.  47/63  in  data  21
 luglio  1985  dai  carabinieri della stazione di Isola del Giglio, da
 parte  del  sig.  Franco  Bancala',  titolare  di  un  esercizio   di
 macelleria  in  Isola  del  Giglio  (Grosseto),  per non aver esposto
 all'esterno del proprio esercizio  insegne  o  tabelle  indicanti  le
 specie  degli  animali,  le  cui  carni  venivano  poste  in  vendita
 nell'esercizio stesso nonche' la specificazione  del  loro  stato  di
 carni  fresche,  congelate  o  scongelate, il presidente della giunta
 regionale Toscana, con ordinanza-ingiunzione n. 4924  del  10  giugno
 1988,   comminava,   allo   stesso   sig.   Bancala',   la   sanzione
 amministrativa di L. 3.000.000.
    Per  lo  stesso fatto, accertato con lo stesso processo verbale n.
 47/63 dei carabinieri della stazione di Isola del  Giglio,  l'ufficio
 provinciale  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  di
 Grosseto, con ordinanza-ingiunzione  n.  2/90  del  3  gennaio  1990,
 comminava  allo stesso sig. Bancala' la sanzione amministrativa di L.
 1.500.000.
    Di  tale  ordinanza-ingiunzione questa amministrazione aveva piena
 conoscenza solo dopo che, all'udienza del 7 giugno 1990 innanzi  alla
 pretura  circondariale  di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello,
 veniva disposta  la  riunione  dell'opposizione,  promossa  dal  sig.
 Bancala'   ed   ivi   pendente,  avverso  l'ordinanza-ingiunzione  n.
 4924/1988  del  presidente   della   giunta   regionale   Toscana   e
 l'opposizione,   promossa   sempre   dal   sig.   Bancala',   ovverso
 l'ordinanza-ingiunzione    n.    2/90    dell'ufficio     provinciale
 dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Grosseto.
    Cio'  premesso, non pare dubbio che detta ordinanza-ingiunzione n.
 2/90 sia gravemente lesiva  delle  competenze  in  materia  sanitaria
 della  regione,  ad  essa  attribuite  dagli  artt.  117  e 118 della
 Costituzione.
                             D I R I T T O
    Violazione  degli  artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione
 agli artt. 17, terzo  comma,  e  18,  primo  comma,  della  legge  24
 novembre 1981, n. 689.
    La  questione  che si pone e' se la disciplina della vendita delle
 carni fresche, congelate e scongelate  posta  dalla  legge  4  aprile
 1964, cosi' come modificata con d.-l. 17 gennaio 1973, convertito con
 modificazioni nella legge 18 marzo 1977, n. 63,  attenga  o  meno  la
 materia sanitaria, di indiscussa competenza regionale.
    L'ufficio    provinciale    dell'industria,    del   commercio   e
 dell'artigianato di Grosseto, in base al  disposto  dell'art.  1  del
 d.P.R.  29  luglio  1982,  n. 571, recante l'indicazione degli uffici
 periferici  dei  Ministeri  cui  spetta  l'applicazione  del  sistema
 sanzionatorio  amministrativo  di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
 689, per le materie di competenza statale e richiamato nelle premesse
 dell'impugnata  ordinanza-ingiunzione  n.  2/90,  non  puo'  che aver
 presunto di fondare la propria competenza a ricevere  il  rapporto  e
 conseguentemente  ad  emanare  l'ordinanza-ingiunzione,  nel  caso di
 violazione dell'art. 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171 e successive
 modificazioni,  sul  fatto di essere competente "per le infrazioni in
 materia di accesso alle attivita' commerciali e  di  esercizio  delle
 medesime".
    Il  fatto  e'  che  lo stesso comma esclude la competenza di detti
 uffici provinciali nei casi in cui, pur in relazione all'esercizio di
 attivita'  commerciali "si tratti di violazione di norme di carattere
 igienico-sanitario" e le norme poste dalla legge 4  aprile  1964,  n.
 171,  concernenti  la  vendita  delle  carni fresche e congelate sono
 indubbiamente norme di carattere igienico-sanitario.
    "L'aspetto  piu'  rilevante  della disciplina amministrativa delle
 carni e'  costituito  dal  profilo  igienico-sanitario.  E  cio'  per
 l'ovvio  rilievo  che  siffatto  alimento  presenta  nel quadro della
 nutrizione umana e per la circostanza che esso rappresenta uno  degli
 alimenti  di  piu' facile adulterazione e deterioramento: molte delle
 malattie dell'uomo derivano dall'uso alimentare delle carni,  sicche'
 risulta evidente l'esigenza di accurati controlli e precauzioni". (G.
 Grego, Carni in Enciclopedia giuridica, vol. V, Roma 1988).
    Non  si  veda  come possano diversamente qualificarsi da norme con
 finalita' igienico-sanitarie quelle  di  cui  alla  citata  legge  n.
 171/1964,   ed   in   particolare   quelle  dell'art.  4,  dalla  cui
 applicazione ha origine il presente conflitto di attribuzione.
    "I  locali  destinati  alla vendita di carni debbono essere dotati
 dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti" art.
 4,  primo  comma;  requisiti ed attrezzature che sono quelli previsti
 dal r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298, recante  il  regolamento  per  la
 vigilanza  sanitaria  delle  carni  (ed in particolare dall'art. 29),
 dall'art. 12 del d.P.R. 10 agosto 1972, n. 967, recante la disciplina
 sanitaria  della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli
 allevati  e  della  selvaggina  nonche',  per  la  vendita  di  carni
 congelate,  dal d.m. 3 febbraio 1977 (artt. 5 e 7 in particolare, con
 norme sulla temperatura necessaria per la corretta  conservazione  di
 dette carni).
    "Le  carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi
 separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea,
 con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la perfetta
 conservazione delle carni medesime" (art. 4,  secondo  comma,  ed  il
 gia'  citato d.m. 3 febbraio 1977 dettaglia, con finalita' certamente
 igienico-sanitarie, le modalita' di conservazione e vendita di  dette
 carni.
    "Il ricongelamento e' consentito solo nei casi e nei modi previsti
 dal regolamento e comunque una sola volta" (art. 4, quarto comma;  le
 tecniche  di  scongelamento  sono  dettagliate dall'art. 3 del citato
 d.m. 3 febbraio 1977 nonche' dal d.m. 3 aprile 1986 recante ulteriori
 norme relative alla scongelazione delle carni.
    Non  si vede chi possa dubitare della finalita' igienico-sanitaria
 e delle norme che individuano le corrette tecniche di scongelamento e
 della norma che consente per una sola volta il ricongelamento.
    Quanto  poi  alle norme che prescrivono insegne o tabelle, esterne
 ed interne, indicanti le specie di animali venduti nella macelleria e
 lo stesso delle carni vendute (fresco, congelato o scongelato) - art.
 4, primo comma -  e  cartelli  da  apporre  sulle  carni  esposte  al
 pubblico  e  recanti  le  medesime indicazioni di cui sopra - art. 4,
 terzo comma - queste non possono che essere  lette  in  indissolubile
 connessione  con le altre norme poste dallo stesso art. 4 o da questo
 derivante o  richiamate,  rispetto  a  queste  strumentali,  volte  a
 facilitare  l'azione  dei  preposti alla vigilanza (ed il conseguente
 accertamento  delle  eventuali  violazioni  alle  norme   sostanziali
 igienico-sanitarie   sulla   vendita  delle  carni)  non  consentendo
 all'eventuale trasgressore  di  sottrarsi  all'accertata  assenza  di
 requisiti  ed attrezzature igienico-sanitarie per la vendita dell'una
 o dell'altra specie di carni o di carni dell'uno o  dell'altro  stato
 con  il  semplice negare di vendere le carni per le quali l'esercizio
 di vendita difetta dei necessari requisiti ed attrezzature, imponendo
 quindi  agli  esercenti  macellerie di far corrispondere comunque, in
 via permanente, le attrezzature di cui dispongono con quelle previste
 per  le  specie animali ed i tipi di carne che dichiarano di vendere,
 indipendentemente dalla occasionale presenza o meno di talune  specie
 o tipi di carni.
    Anche  dette  norme  sulla  pubblicita'  assolvono  quindi  ad una
 precisa funzione di tutela igienico-sanitaria  del  consumatore,  sia
 indiretta come gia' costenuto, che diretta (la conoscenza dello stato
 di congelata o scongelata della carne da  acquistare  consentira'  al
 consumatore  di  adottare gli indispensabili e corretti comportamenti
 per la conservazione ed il consumo della carne stessa).
    Lo stesso e' a dire per le norme contenute negli artt. 2 e 3 della
 citata legge n. 171/1964 e successive modificazioni.
    Poiche',  per  consolidata  o  costante  giurisprudenza di codesta
 Corte (sentenza nn. 1034/1988 e  166/1989)  la  violazione  di  norme
 dettate  per  garantire  la  bonta'  e  le qualita' organolettiche di
 prodotti alimentari, al fine di prevenire danni alla salute pubblica,
 attengono  indiscutibilmente  a  competenze  regionali,  con  la sola
 eccezione, ai sensi dell'art. 6, lett. h), della legge  n.  833/1978,
 della  determinazione  degli  indici  di  qualita' e salubrita' degli
 alimenti (del tutto estranea alla presente fattispecie),  non  vi  e'
 dubbio   che   il   provvedimento   emesso  dall'ufficio  provinciale
 dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  di  Grosseto,  in
 relazione  ad  una  violazione  dell'art. 4 della legge n. 164/1971 e
 successive modificazioni, costituisca grave lesione  della  esclusiva
 competenza regionale in materia.